Niente Iva sulla Tariffa rifiuti, parola di Cassazione

cassonetti1Sembra sia giunta finalmente la parola fine sul dilemma Iva sì Iva no applicata alla Tassa sui rifiuti solidi urbani. Con la sentenza 3756 depositata lo scorso 8 marzo, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito la non assoggettabilità di Tia e Tarsu all’Iva, ponendo termine ad un empasse di interpretazione giuridica che si è protratta per tre anni. Era stata la Corte Costituzionale, nel 2009, ad accertare che la Tariffa di Igiene Ambientale, introdotta dal Decreto Ronchi, è un’entrata di natura tributaria e non una tariffa e come tale su di essa non può applicasi il regime Iva. Decisione annullata però nel 2010 da una circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze, al fine di scongiurare la valanga di ricorsi predisposti di migliaia di contribuenti, affermando la continuità tra Tia1 e Tia2; decretando la prima un’entrata di un servizio, sostenne il Ministero, doveva essere soggetta all’Iva e, in ragione del principio di continuità, doveva esserlo anche la Tia2, e come tale deve essere soggetta a Iva.
Una decisione che però, adesso, viene a sua volta invalidata dal pronunciamento della Corte di Cassazione che certifica come l’assimilazione tra Tia1 e Tia2 sia una illogica forzatura e come pertanto la Tia è un tributo; come tale l’Iva su di essa non va pagata.
Via libera a questo punto per le presumibili e numerose richieste di rimborso dei consumatori, con gli enti gestori del servizio rifiuti che dovranno ora confrontarsi con numeri certamente rilevanti.