Asl Roma 4: “Inumazione dei feti fino a 20 settimane solo se richiesta dai genitori”

CIVITAVECCHIA – In risposta all’articolo a firma dell’Architetto Massimo Pantanelli sulla inumazione dei feti, dalla Direzione aziendale della Asl Roma F riceviamo e pubblichiamo:

“Con riferimento all’articolo pubblicato on line su CENTUMCELLAE NEWS in data 9 gennaio 2020 a firma dell’ex assessore all’urbanistica Avv. Massimo Pantanelli si reputa opportuno evidenziare l’infondatezza delle affermazioni in esso contenute osservando quanto segue. Nell’articolo si ascrive alla ASLRM4 di aver promosso una convenzione “in forte contrasto con quanto si legge nella normativa (…) “addirittura giungendo ad addebitare alla medesima di arrogarsi “l’autorità ed il diritto di decidere contro la volontà dei parenti, di delegare a terzi il seppellimento dei feti” esorbitando a Suo dire dalle “competenze assegnate dalla norma alle ASL”. Ebbene la serena lettura della normativa attualmente vigente in materia da contezza della legittimità del Protocollo sottoscritto dalla ASLRM4 con l’Associazione Difendere la Vita con Maria in quanto esso riguarda la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione da 20 a 28 settimane complete e, su richiesta dei genitori anche di quelli di presunta età inferiore alle 20 settimane.
La ASLRM4, dunque come previsto dai commi 2 e 3 del DPR 285/90 attraverso l’Associazione procede, a costo zero, ad adempiere agli obblighi normativi. L’errore di fondo che porta ad una forviante visione della vicenda sta nel ritenere che “la ASL ha la facoltà di autorizzare il trasporto ed il seppellimento ma solo in seguito alla presentazione della domanda di seppellimento fatta dai parenti entro le 24 ore dall’espulsione o estrazione del feto, in caso contrario provvede attraverso il “trattamento termico”. Così non è in quanto per il trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione da 20 a 28 settimane complete non è previsto ex lege il trattamento termico e non è necessaria alcuna presentazione della domanda di sepoltura da parte dei genitori, essendo quest’ultima prevista solo per i prodotti abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane. Più precisamente – in base al combinato disposto degli artt. 7 e 50 lett. d) DPR 285/90 e del DPR 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 – il rifiuto speciale ospedaliero che va avviato alla termodistruzione riguarda le parti anatomiche non riconoscibili e, quindi anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane di vita intrauterina che, in virtù del Protocollo sottoscritto dalla ASLRM4 con l’Associazione, vengono inumati da quest’ultima solo se è stata presentata apposita domanda dai genitori con costi esclusivamente a carico dell’associazione medesima. Il Protocollo del 18 dicembre 2019, infatti, prevede espressamente che: “l’Azienda autorizza l’associazione alla conservazione, al prelevamento e al trasporto dei prodotti abortivi del Polo Ospedaliero come indicato negli articoli seguenti, fatto salvo il diritto prevalentemente dei genitori, o chi per essi, nelle prime 24 ore dall’espulsione del feto a provvedere alla gestione dell’inumazione”.
L’Associazione pertanto, per i prodotti abortivi di età presunta inferiore alle 20 settimane, in virtù del citato Protocollo, procede all’inumazione soltanto laddove sia stata presentata dai genitori la domanda di sepoltura di cui al modulo già predisposto dalla ASLRM4 sotto riportato, senza che in esso sia stato esercitato il diritto di provvedere individualmente alla gestione dell’inumazione secondo modalità diverse se senza l’ausilio gratuito dell’Associazione medesima.
Per quanto poi attiene alle generiche doglianze da molti sollevate in ordine alla necessità di mobilitarsi per difendere i diritti sanciti dalla legge n. 194/78 che ha depenalizzato l’interruzione volontaria di gravidanza, ad onor di verità preme sottolineare che se è vero che l’aborto volontario ex lege n. 194/78 – salvo i casi di interruzione della gravidanza per motivi di natura terapeutica – può essere praticato sino al terzo mese, allora è altrettanto evidente la legittimità del Protocollo con l’Associazione che riguarda unicamente la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dunque superiori al 4 mese di gravidanza, mentre per quelli di presunta età inferiore alle 20 settimane si procede solo previa espressa richiesta dei genitori o parenti o chi per essi come previsto dalla normativa nazionale (art. 7 commi 2 e 3 DPR 285/90)”.