Disposizioni sul voto domiciliare per elettori affetti da infermità

CIVITAVECCHIA – In occasione delle prossime consultazioni europee ed amministrative, troveranno applicazioni le disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”. Ai sensi della normativa in questione possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Ricordiamo che l’elettore interessato deve far pervenire al Commissario Straordinario del Comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra lunedì 15 aprile e domenica 5 maggio 2014. Per le elezioni comunali, la dichiarazione formulata varrà sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale secondo turno di ballottaggio; inoltre la domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera – e nella quale deve indicarsi l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale;  i certificati medici, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Tali certificati di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data delle elezioni, devono contenere una prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato.