Pubblichiamo integralmente la lettera che Petrelli ha inviato al Commissario straordinario del Comune di Civitavecchia Viceprefetto Ferdinando Santoriello.
“Egregio Signor Commissario,
Ci rincresce tornare su argomenti a lei, aimè, ben noti, ma lo sdegno che stiamo cogliendo tra la gente è di gran lunga inferiore al senso di rassegnazione diffuso che ormai colloca i cittadini a debita distanza dai politici e dalle istituzioni locali.
In merito alla questione in oggetto, per le quali sono state raccolte firme a lei già pervenute in gran numero, corre l’obbligo di porre alla sua attenzione ulteriori considerazioni finalizzate a dimostrare come la preannunciata “TIA straordinaria 2009” sia in realtà non esigibile per intervenuta prescrizione e decadenza
Come è noto e chiaramente illustrato nella delibera di giunta nr. 89 del 16.03.2009, gli aumenti in questione fanno riferimento ad “..una mancata perequazione, per l’esercizio 2008, tra costi e ricavi per il servizio di Igiene Ambientale pari ad euro 2.683,846,68.””.
In pratica trattasi di maggiori spese relative all’anno 2008 che non sono state mai coperte e che – come ci pare di capire – sarebbero tuttora iscritte in bilancio.
Noi riteniamo che quell’ aumento di tariffa che le vecchie amministrazioni hanno “dimenticato” di applicare negli anni passati e che tanto “premurosamente” è stato recapitato sul suo tavolo, sia diventato definitivamente inesigibile dal 1 gennaio 2014, per intervenuta prescrizione e decadenza, essendo trascorsi i termini di cui all’art. 2984 del C.C. , comma 4., secondo le argomentazioni di seguito riportate.
La Tia (tariffa di igiene ambientale) è stata talvolta interpretata come un corrispettivo reso a fronte di un servizio, soggetto ad IVA (circolare nr. 3/Df dell’11 novembre 2010 del Ministero delle Finanze) e a volte come una vera e propria “tassa”, non assoggettabile ad IVA (sentenza del 9 marzo 2012 della Corte di Cassazione, nr. 3756).
Ai nostri fini tale distinzione è irrilevante in quanto, tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto “Ronchi”, articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006 (“codice ambientale”, articolo 238) la T.I.A. non contempla mai obblighi di dichiarazione o di autotassazione né altri obblighi a carico dei cittadini e quindi eventuali pretese dell’Amministrazione si prescrivono in 5 anni.
L’articolo 2948, n. 4, del codice civile, infatti, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» (come i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi ed altro) e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o sue frazioni (a mese,bimestre trimestre, ecc.). I principi contenuti nella norma vengono applicati anche a prestazioni di tipo coattivo di natura tributaria, sempre che nascano da un titolo (“causa debendi”) durevole nel tempo, così come meglio descritto dalla Suprema Corte:
“” i tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono “elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso” (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
I medesimi termini quinquennali ricorrono anche nelle ipotesi di pretese tributarie che scaturiscono da controversie pendenti – ma non è il nostro caso – laddove il Comune ha potere di accertamento“… entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati” (articolo 1, comma 161, legge 296/2006).
Per completezza di trattazione andiamo anche a sottolineare che i principi su esposti trovano riscontro in prassi regolamentari, quale, ad esempio, il Regolamento Comunale di attuazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Livorno che all’art 29 testualmente recita:
“ La richiesta di pagamento della Tariffa non corrisposta, degli interessi per il risarcimento del danno finanziario subito, delle eventuali maggiorazioni per il rimborso delle spese di accertamento sostenute, deve essere effettuata dal Gestore entro il termine di cinque (5) anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell’art.2948 del codice civile.”)
ed anche nella Giurisprudenza più recente, quale la sentenza nr. 30 del 20.01.2012 emessa dal Giudice di Pace del Comune di Biancavilla (Ct) nella quale, si legge:
” ( omissis) risulta meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione della tariffa in questione, sollevata dall’opponente, per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge. La TIA in esame, infatti, è relativa all’anno 2005 e in assenza di prova di validi atti interruttivi regolarmente portati a conoscenza dell’opponente alla data del 06.01.2011 di notifica dell’atto di accertamento in questione non può che prendersi atto che il diritto di credito era già prescritto per decorrenza del termine di cinque anni previsto dall’art. 2948, nr. 4 c.c . In proposito appare utile ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza nr. 4283 del 23.2.2010 ha ribadito che la tassa smaltimento rifiuti è sottoposta a prescrizione breve di cui all’art. 2948 del c.c. nr. 4. In conclusione muovendo dall’illegittimità della determinazione della TIA richiesta all’opponente, in accoglimento dell’opposizione e ritenuti assorbiti gli altri motivi di opposizione, viene dichiarata la nullità dell’atto impugnato e, per l’effetto, non dovuta la somma nello stesso indicata e richiesta dall’opponente”” (omissis).
Chiediamo scusa, signor Commissario, dell’eccessiva prolissità dell’assunto e dello stucchevole tecnicismo di alcuni ragionamenti: ma la nostra unica intenzione è quella di fornirLe ogni utile contributo idoneo a farla tornare sui suoi passi: noi siamo certi che l’atto (da lei) dovuto non sia quello di procedere alla riscossione, ma quello di sospenderla del tutto.
Nel caso volesse ugualmente dar luogo alla esazione, questa verrebbe percepita dalla cittadinanza civitavecchiese come l’ennesimo episodio di mala gestione in quanto derivante da un atto che – per le responsabilità connesse al suo incarico – ha il preciso dovere di impedire; atto dal quale scaturirebbero ulteriori oneri ingenerati dall’inevitabile, conseguente, contenzioso e – perché no – anche dalle maggiori spese vive da sostenere per la gestione dell’iter burocratico di riscossione.
La invitiamo nuovamente a riconsiderare l’intera questione diffidandola pertanto dall’assumere, in merito alla vicenda, ulteriori iniziative petitorie a carico dei cittadini, aventi per oggetto la riscossione di somme non dovute.
In attesa di sue pubbliche determinazioni, ci riserviamo comunque, in caso di esito negativo, di adire – quali portatori di interessi diffusi – ai competenti organi giurisdizionali.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti”
Civitavecchia 3 marzo 2014