“Dove sta l’informazione sull’arsenico nell’acqua?”

fontanellaCERVETERI – Il Comitato cittadino acqua pubblica e potabile di Cerveteri, nel giudicare grave la mancata realizzazione di interventi risolutivi e definitivi per la completa dearsenificazione delle acque erogate a consumo umano nella maggior parte dei comuni della Provincia di Roma, chiede copia delle relazioni redatte dai gestori delle captazioni idriche come prescritto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T0258 del 29/07/2011, oltre alle informazioni relative agli atti e agli interventi prescritti sempre da questo stesso Decreto in merito alla presenza di arsenico nelle acque destinate a consumo umano, scrivendo una lettera alla Presidente della Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Roma, all’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, all’Assessore all’ambiente della Regione Lazio, all’Assessore all’ambiente della Provincia di Roma, ai Sindaci e ai Presidenti del consiglio dei Comuni nei quali la presenza di arsenico nelle acque destinate a consumo umano supera il limite massimo stabilito dal Decreto Legislativo 31/2001, oltre che al Direttore sanitario della Asl di Civitavecchia, e all’Arpa Lazio.
“Come noto – scrive a nome del Comitato Bruna Di Bernardino – da oltre dieci anni il Decreto Legislativo 31/2001 fissa il limite massimo del contenuto di arsenico, sostanza tossica e cancerogena, in 10 microgrammi/litro, per le acque destinate ad uso potabile e per il loro utilizzo nelle preparazioni alimentari. Tra pochi mesi, il 31 dicembre 2012, avrà termine anche l’ultima proroga stabilita dalla Commissione europea per effettuare tutti gli interventi necessari e definitivi per il rientro nei parametri di legge di questa sostanza classificata dall’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (Iarc) come cancerogeno di classe 1. Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0258 del 29/07/2011 in merito alla presenza di arsenico, nelle acque destinate a consumo umano ha prescritto al punto 7. che i gestori delle captazioni oggetto delle deroghe informano la Regione Lazio, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno circa le iniziative adottate (ivi comprendendo informazioni circa l’approvvigionamento idrico per i neonati ed i bambini al di sotto dei tre anni) con un’opportuna relazione che comprenda anche informazioni sui progressi realizzati nelle misure correttive, i dati del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, i volumi di acqua forniti in bottiglie o in contenitori ed un programma di quanto è previsto per il completamento dei lavori. La relazione dovrà contenere anche la documentazione relativa alle modalità adottate per informare e consigliare la popolazione. Questo stesso Decreto prevede – continua la lettera – ai punti: 2. che i sindaci, l’azienda unità sanitaria locale, l’autorità d’ambito ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché i consumatori interessati siano debitamente informati relativamente alle elevate concentrazioni del suddetto elemento nell’acqua erogata, qualsiasi sia l’utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti, e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare anche nei riguardi di gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare anche in merito all’uso razionale di eventuali prodotti integratori. Dovranno inoltre informare circa le modalità per ridurre i rischi legati all’acqua potabile per la quale è stata concessa la deroga. La suddetta informazione dovrà essere ancora più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga; 3. che l’acqua distribuita non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all’età di 3 anni; 4. che deve essere predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili; deve essere informata la popolazione, in via precauzionale, che l’acqua da bere in distribuzione, non deve essere somministrata ai neonati e ai bambini fino all’età di 3 anni; 5. che è rimessa alle Aziende Sanitarie Locali la verifica che le industrie alimentari, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, attuino i necessari provvedimenti, anche nell’ambito del piano di autocontrollo, affinché l’acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 6. che – conclude la lettera – dovrà essere data informazione a questa Regione delle iniziative adottate”.