Sembra sia giunta finalmente la parola fine sul dilemma Iva sì Iva no applicata alla Tassa sui rifiuti solidi urbani. Con la sentenza 3756 depositata lo scorso 8 marzo, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito la non assoggettabilità di Tia e Tarsu all’Iva, ponendo termine ad un empasse di interpretazione giuridica che si è protratta per tre anni. Era stata la Corte Costituzionale, nel 2009, ad accertare che la Tariffa di Igiene Ambientale, introdotta dal Decreto Ronchi, è un’entrata di natura tributaria e non una tariffa e come tale su di essa non può applicasi il regime Iva. Decisione annullata però nel 2010 da una circolare del Ministero dell’Economia e delle finanze, al fine di scongiurare la valanga di ricorsi predisposti di migliaia di contribuenti, affermando la continuità tra Tia1 e Tia2; decretando la prima un’entrata di un servizio, sostenne il Ministero, doveva essere soggetta all’Iva e, in ragione del principio di continuità, doveva esserlo anche la Tia2, e come tale deve essere soggetta a Iva.
Una decisione che però, adesso, viene a sua volta invalidata dal pronunciamento della Corte di Cassazione che certifica come l’assimilazione tra Tia1 e Tia2 sia una illogica forzatura e come pertanto la Tia è un tributo; come tale l’Iva su di essa non va pagata.
Via libera a questo punto per le presumibili e numerose richieste di rimborso dei consumatori, con gli enti gestori del servizio rifiuti che dovranno ora confrontarsi con numeri certamente rilevanti.