Usi civici, lettera aperta del Comitato mappale 309 al Dott. Monaci

CIVITAVECCHIA – Lettera aperta del Comitato mappale 309 al Dott. Monaci:

Egr. dott. Monaci,

abbiamo in questi giorni letto la sua replica ai nostri esposti, volti a chiarire i motivi per i quali non siano state ancora corrette alcune sue perizie, redatte a partire dal 2019 e dimostratesi palesemente errate in base a documentazioni, sentenze del Commissario agli Usi Civici e decine di CTU. Vogliamo qui limitarci per semplicità espositiva alle due perizie stilate rispettivamente il 6 agosto 2019 “Ricerca dei terreni dei fratelli Antonelli interessati dalla sentenza di Corte d’Appello di Roma Sezione specializzata usi civici del 20 maggio 1993” e 1 dicembre 2020 “Relazione sugli effetti della sentenza di corte d’appello del 20 maggio 1993 per la qualitas soli dei terreni in Civitavecchia” per la definizione dei terreni relativi alla sentenza di Corte d’Appello cron. 103 del 20 maggio/10 giugno 1993.
La situazione per cui riteniamo che queste due perizie siano entrambe palesemente errate è molto semplice. Lei infatti sostiene che i terreni per i quali gli Antonelli ricorsero contro la sentenza 19/1990 siano quelli del cosiddetto “Parco Antonelli” area che è al di fuori di Tenuta delle Mortelle e per questo già libera da ogni vincolo , ma ci sono prove documentali negli atti del processo di appello appena menzionato che inequivocabilmente provano come i terreni siano invece i 20 ettari dell’ex mappale 309 della Sezione II Ristretti del Cessato Catasto. Con la individuazione dei terreni da lei indicata ( Parco Antonelli ) i 20 ettari dell’ex mappale 309 restano demaniali, con l’altra individuazione invece tali terreni sarebbero esclusi dagli effetti della sentenza 19/1990 e non potrebbero pertanto essere dichiarati demaniali liberando da ingiusti vincoli ben 1500 famiglie.
Detto questo il capire che la sentenza di corte d’appello cron 103 del 20 maggio 1993 si riferisse proprio ai terreni dell’ex mappale 309 non richiede grande professionalità, basta saper leggere perché è scritto a chiare lettere nelle carte processuali. Infatti alle prime righe di pag. 3 della memoria difensiva presentata il 5 aprile 1993 dagli appellanti è testualmente scritto trattarsi del terreno “distinto in catasto alla sezione II n° 309” . E questo è a lei noto fin dal 20 luglio 2020 perché riportato nell’allegato 18 della lettera prot. 0057862 del Comune di Civitavecchia alla Regione Lazio.
Inoltre nell’ “Atto di reclamo di appello avverso la sentenza del Commissario agli usi civici di Roma n°181 del 24.2.1990” presentata il 5 aprile 1991 dall’avv. Acciari, legale degli appellanti, alla Corte d’Appello di Roma sezione usi civici, precisamente a pag 4 “Motivi di appello”, dopo aver parlato non a caso della storia dei terreni di Tenuta delle Mortelle ( Tenuta che in molti punti del documento viene richiamata a conferma che i fondi sono posizionati all’interno della stessa), nell’ultima riga della pagina, si precisa che i fondi oggetto del ricorso sono esattamente i terreni che furono liberati dal canone enfiteutico nel 1827 da Nicola Valentini : “Ciò avvenne nel nostro caso nel 1827 da parte del censuario Nicola Valentini, conseguentemente la proprietà dei sigg. Antonelli e loro aventi causa è assolutamente piena e libera da ogni peso e gravame.” Anche qui non possono esserci dubbi perché i terreni liberati da Nicola Valentini nel 1827 corrispondono all’ex mappale 309, passato negli anni ‘30 del 1900 in proprietà di Stefano e Marianna Antonelli, padre e zia dei ricorrenti e da loro poi venduto, come ampiamente dimostrato nella relazione tecnico descrittiva del perito demaniale Alebardi riportata anche nella lettera del Comune del luglio 2020.
Detto questo ci chiediamo quali siano le motivazioni per le quali, nonostante le ripetute lettere del Sindaco del Comune di Civitavecchia e il nostro “profluvio di comunicazioni” lei persista nella sua tesi contraria ad ogni logica, in una posizione ascientifica di rifiuto totale delle documentazioni e delle sentenze commissariali.
Sarebbe infatti interessante conoscere in quale modo lei ritenga di spiegare le ragioni per le quali gli Antonelli, per giustificare la propria legittimazione al giudizio, che era stata negata dal Procuratore Generale, abbiano allegato agli atti di causa l’atto del notaio Gentili con il quale il loro avo Antonio Giordani aveva acquistato il terreno corrispondente al mappale 309, anziché quello con il quale era stato acquistato il terreno che lei considera oggetto del ricorso, nonché le ragioni per le quali, sempre al medesimo fine, abbiano allegato la denuncia di successione del citato Antonio Giordani anziché quella della di lui moglie Piazzoli Amalia dalla quale, per successione, era loro pervenuto il terreno che lei considera oggetto di causa.
Inoltre, considerato che la garanzia per la evizione opera in presenza di una sentenza che abbia fatto venire meno la titolarità del bene in capo al venditore, lei dovrebbe indicare quale sia la sentenza che avrebbe prodotto tali effetti con riferimento ai terreni ai quali fa riferimento nelle sue due relazioni, sentenza a noi sconosciuta e di cui non si rinviene traccia nelle relazioni.

La sua posizione è poi ancora più assurda se si considera che nel procedimento demaniale RG 27/2016 presso il Commissariato Usi civici di Roma, nella sentenza 180/2022 del 3 agosto 2022, il Commissario aggiunto, dott. Perinelli è intervenuto sulla questione affermando, da un lato, che “In particolare, per quanto concerne gli immobili oggetto di giudizio, deve osservarsi che essi corrispondono all’originario mappale 309 del catasto Gregoriano” e, dall’altro, che “Preliminarmente deve osservarsi che è pacifica l’identificazione dei terreni oggetto di giudizio i quali non furono oggetto della predetta sentenza (CUC 19/1990) come riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma-Sezione usi civici del 10/06/1993 che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dai proprietari eredi Antonelli” e contraddice in maniera inequivocabile l’interpretazione fornita sulla questione nelle sue perizie confermando la tesi sostenuta dal Comune nella citata nota in data 20 luglio 2020;
Quanto affermato dal Commissario Perinelli, ai fini della individuazione degli effetti della sentenza della Corte d’Appello sulla sentenza CUC del 1990, si presenta infatti come dirimente al fine di risolvere la questione interpretativa su cui si controverte, dal momento che l’interpretazione, secondo la quale la sentenza della Corte d’Appello del 1993 escludeva dall’ambito di applicazione della sentenza CUC 19/1990 i terreni già ricompresi nel mappale 309 della Sezione II, viene fornita da soggetto al quale va riconosciuto il massimo grado di qualificazione nella materia.
Concludiamo dicendo che siamo pronti ad ogni confronto ed anzi la invitiamo al prossimo Consiglio comunale aperto sull’argomento usi civici, che si terrà verso la fine di maggio presso il Comune di Civitavecchia; lì potrà sostenere le sue tesi con gli argomenti che ha disponibili, speriamo più validi di quelli che abbiamo ritrovato nelle sue perizie.
Distinti saluti”.

Il Comitato Mappale 309