Università Agraria. Il Tribunale: “La Rosa non sarà reintegrato né risarcito”

Tribunale Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Maurizio La Rosa, già segretario generale e poi responsabile dell’area unica presso l‘Università Agraria di Civitavecchia, non sarà reintegrato nel suo posto di lavoro né risarcito.

Così ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro nella causa che lo stesso La Rosa aveva intentato all’Ente dopo il suo licenziamento.

A darne notizia è la consigliera Damiria Delmirani, che commenta così la sentenza: “Il Giudice ha stabilito come non ci sia stato nessun demansionamento né mobbing nei confronti del funzionario licenziato a seguito di procedimento disciplinare ritenuto giusto e fondato. La Rosa aveva anche chiesto che il Presidente De Paolis e l’assessore Delmirani fossero chiamati, in solido tra loro, a risarcirgli il danno patrimoniale causato dalla loro condotta asseritamente vessatoria, ma il Tribunale ha respinto anche questa circostanza. Nella sentenza il Giudice ha ribadito come in questo caso non trovino applicazione le norme sul pubblico impiego essendo pacifico che l’Università Agraria, dal 2017, debba essere considerata Ente di diritto privato. Ritardi, irregolarità nelle timbrature e poca continenza nelle espressioni con cui si rivolgeva ai consiglieri dell’Ente, fino ad arrivare all’irreperibilità personale, alla scarsa tempestività e diligenza nel rispondere alle richieste degli assessori, omessa vigilanza ed omessa collaborazione con la ditta gestrice del sito internet, passando per la grave violazione dei canoni della buona fede e correttezza per mezzo dell’alterazione del testo di un documento approvato dall’organo collegiale, lesiva delle prerogative di questo ultimo, sono stati comportamento che, ripetuti nel tempo, hanno portato alla rottura del rapporto fiduciario tra l’Ente ed il dipendente”.

“La sentenza è chiarissima – prosegue – e ne riportiamo un passaggio che ne evidenzia il senso. “Osserva il Giudice che l’aver disposto un rimborso economico in proprio favore per il pagamento di una contravvenzione – senza una esplicita autorizzazione datoriale (non risultando certo sufficiente una asserita, e non dimostrata, autorizzazione orale) – unitamente all’aver disposto il pagamento con i fondi dell’Ente datore di lavoro delle spese per la riparazione del guasto causato dalla rottura del dispositivo di rilevazione delle presenze, nonostante con ordine di servizio fosse stato disposto l’addebito a carico del La Rosa, costituiscono – già da soli, senza considerare tutti gli altri addebiti – comportamenti connotati da estrema gravità non soltanto dal punto di vista oggettivo (è stata effettuata una illegittima e non autorizzata disposizione di fondi dell’Ente a vantaggio del lavoratore stesso) ma anche dal punto di vista soggettivo (perché il comportamento del La Rosa denota una evidente propensione alla violazione delle regole e delle disposizioni impartite dagli organi di vertice dell’Università nonché la tendenza a gestire il denaro dell’Ente secondo il proprio apprezzamento ed a proprio vantaggio)…il La Rosa, invero, si mostra poco consapevole della circostanza che il grado di responsabilità e autonomia nell’esercizio dei compiti assegnati non implica arbitrio nella modalità e nei tempi di esecuzione della prestazione ed appare insofferente verso qualunque forma di prescrizione datoriale.”