CIVITAVECCHIA – “Ho deciso di intervenire sull’argomento dopo aver letto in questi giorni una serie di idiozie in merito che non possono essere ignorate”. Così esordisce il consigliere comunale ed ex sindaco Pietro Tidei sulla questione degli usi civici, con specifico riferimento a largo della Pace.
“Intanto – spiega Tidei – va premesso che quasi tutti coloro che si sono cimentati in materia non conoscono perché non hanno mai letto la legge madre che regola il riordino e la liquidazione degli usi civici ( legge del 16 giugno 1927 n. 1766) nonché i provvedimenti legislativi nazionali e regionali successivi. Perché se l’avessero letta non avrebbero minimamente sostenuto che le università le associazioni agrarie sono enti inutili che operano per delega della Regione, delle università o associazioni o comunanze agrarie che derivano dal diritto germanico sono istituzioni molto ma molto più antichi delle Regioni e i diritti di uso civico delle popolazioni si perdono negli antichi usi e costumi romani. Un invito a studiare un po’ di più e dire meno stupidaggini. La legge del 1927 nacque appunto per liquidare gli antichi usi civici che gravavano sui grandi latifondi e proprietà terriere (diritto di pascolo – ius pascendi – diritto di legnatico, agliatico, fungatico, abbeveraggio, di semina ecc.). La legge fascista tendeva appunto a liberare i grandi latifondi gravati dalle servitù di cui le popolazioni locali erano titolari (usi civici). Esistono ancora oggi i demani collettivi che sono appunto il risultato di abbondanti liquidazioni di uso civico avvenute nel tempo e che costituiscono patrimoni agricoli e immobiliari gestiti dalle università o associazioni agrarie o addirittura dai comuni laddove i due enti precedenti non esistano”.
“Ci sono – prosegue Tidei – poi i terreni privati gravati da uso civico che ancora non sono stati oggetto del processo di legittimazione e liquidazione prevista dalla legge del 1927 (ius- in re aliena). E’ il caso di Largo della pace che indipendentemente da chi ne sia il proprietario il gravame (ius pascendi in primis) esiste come da sentenza del Commissariato agli usi civici del 1990 che nessuno potrà mi cancellare sino alla liquidazione totale di quei diritti. E questo diritto vale erga omnes, cioè contro tutti autorità pubblica compresa. Quindi, oggi se per assurdo l’Associazione Agraria che gestisce il complesso degli usi civici e del demanio civico decidesse di portare lì 200 pecore a pascolare nessuno si potrebbe opporre. E di più, sino a che non verrà iniziato e completato il processo di liquidazione dei predetti usi civici quel sito non può essere assolutamente soggetto a trasformazione di sorta che possa impedire il corretto esercizio dei predetti usi civici. Né può valere la considerazione che è passato tanto tempo e che la città ha subito imponenti trasformazioni urbanistiche perché i diritti di uso civico sono di per sé inalienabili, imprescrittibili, inusucapibili e indisponibili.”
Ciò stante, secondo l’ex Primo cittadino, la variazione d’uso di quel sito a seguito della sentenza del 1990 “è illegittima e abusiva, pertanto tutto ciò che sia stato nel frattempo realizzato teso ad impedire l’esercizio dei predetti usi civici va assolutamente rimosso e senza indugio”.
“Gli Azzopardi, l’autorità portuale e quanti altri si sono accinti o si accingono a realizzare su quel sito strutture stabili o anche precarie sappiano che stanno compiendo atti contrari alla legge e come tali perseguibili penalmente oltre che amministrativamente – aggiunge – Questo è il quadro e su questo non ci sono interpretazioni di sorta (dura lex sed lex). Pertanto chi ha interesse a mutare giuridicamente la destinazione d’uso di Largo della pace deve scrupolosamente seguire la legge: attivare il procedimento di liquidazione di quegli usi che li sopra gravano e liberare cosi il sito da pesi e vincoli imposti dalla legge. L’Associazione Agraria e il Comune che su questo argomento oltre a fare molta confusione mi pare che dormano sonni perenni (per ragioni diverse), sono pregati di attivare questi procedimenti previsti dalla legge e non c’è bisogno né di conferenze di servizi né di autorizzazioni esterne visto che i periti demaniali sono bene individuati nell’apposito elenco, le procedure sono note e i soggetti responsabili altrettanto noti”.
“Questo – conclude Tidei – è il modo unico e trasparente per avviare correttamente a soluzione il problema e non cercare scorciatoie di sorta che aggraverebbero la situazione e innescherebbero contenziosi amministrativi che non finirebbero mai”.