Nuova segnalazione del Codacons a Procura e Corte dei conti sulla gestione della Ficoncella

CIVITAVECCHIA – Il Codacons Civitavecchia invia una nuova segnalazione alla Procura e alla Corte dei Conti in merito agli affidamenti dei Bagni della Ficoncella alla Cooperativa Sant’Agostino da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 20 anni.

In seguito alle varie segnalazioni del Codacons – si legge in una nota della stessa associazione – l’ANAC si è recentemente espressa con la Delibera 627/2021 che, nel riassumere tutti gli affidamenti e proroghe succedutesi negli ultimi 20 anni, ha evidenziato come il Comune di Civitavecchia abbia nel corso dei decenni, illegittimamente assegnato al medesimo soggetto, la Cooperativa S.Agostino, la gestione dell’area denominata “Bagni della Ficoncella” presso la località Sferracavallo a Civitavecchia. L’ANAC ha rilevato una impressionante sequenza di illegittimità dal 1998 ad oggi. Dall’affidamento iniziale, ai ripetuti atti di rinnovazione/proroga dei termini contrattuali, modifica di condizioni economiche di concessione: gara “informale” nel 1998, quando veniva affidata la gestione dell’area termale alla Cooperativa, senza che sia stato messo agli atti né il numero delle imprese invitate a partecipare, né il valore dell’affidamento; modifica delle condizioni economiche che hanno introdotto la tariffa bioraria e il sovrapprezzo serale, nonchè l’eliminazione del canone annuo di £73.000.000 previsto nell’affidamento del 1988 (1999); proroghe” tecniche” (2002 e 2006); accordo “transattivo” di proroga per 3 anni (2004); rinnovo tacito (dal 2007 al 2011); affidamenti diretti (2011 e 2013); subaffidamento integrale (dal 2011 al 2013). Anche nella procedura aperta indetta nel 2014, ANAC rileva che non vi è alcuna indicazione sul valore stimato della concessione, essendo precisato unicamente l’importo minimo del canone di concessione rispetto al quale si chiedeva di presentare offerte al rialzo. Il bando poi emesso dall’attuale Amministrazione nel giugno 2020, è stato addirittura annullato in autotutela poiché la procedura era inficiata da altre illegittimità, in quanto, come rileva ANAC, il Comune “ non poteva ignorare l’esistenza dei vincoli gravanti sull’area” nonchè “il contesto fattuale e normativo” alla base dell’espletamento di una procedura di gara”.

“A seguito della deliberazione dell’ANAC – prosegue la nota – il CODACONS ha ora presentato un esposto volto a chiedere alla Procura della Repubblica di Civitavecchia e alla Corte dei Conti di verificare se nei fatti accertati dall’Autorità Anticorruzione possano celarsi possibili fattispecie rilevanti a carico di tutti coloro che risulteranno responsabili, soggetti pubblici e/o privati e/o istituzionali, sia penalmente, anche relativamente ai reati di cui agli articoli 323, 353 e 328 Codice Penale, in combinato disposto con l’art. 28 della Costituzione, nonché a livello erariale. Il CODACONS chiede alla Corte dei Conti di valutare la condotta posta in essere dal Comune, laddove da un lato un soggetto è stato destinatario di rinnovo di concessioni fino al 2020, senza alcuna procedura aperta, e dall’altro la ammette all’ultimo bando del 2020. Proprio l’Anac ha deliberato sull’affidamento della gestione della “Ficoncella” che ‘i rinnovi reiterati e gli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, determinando l’indebita sottrazione al regime della concorrenza per molti anni, con le relative conseguenze a danno dell’erario comunale’. Appare enorme il mancato introito all’erario comunale, dovuto alla gratuità della concessione (1998-2014). Solo poi dal 2014 il contratto prevedeva il canone di €12.500 annui, importo che sembra peraltro sottodimensionato, se leggiamo che nel bando di gara del 2020, lo stesso Comune ha poi quantificato il valore presunto della concessione in oltre € 174.000 annui”.

“Infatti – prosegue il Codacons – oltre agli artt. 47 e 107 del TUEL che individuano le responsabilità dei dirigenti che si sono via via avvicendati al vertice del settore comunale che sovrintendeva alla gestione delle terme, anche gli artt.42 e ss. prevedono che compete al Sindaco, nonché al Consiglio comunale e alla Giunta stabilire l’indirizzo politico in subiecta materia e poi fornire i necessari atti di indirizzo ai vertici amministrativi, con possibile responsabilità per culpa in vigilando degli organi politici. Ma anche nel 2020, l’indizione della gara poi annullata e il mancato riavvio di una nuova, potrebbe aver determinato un danno economico all’erario, che potrebbe comportare sanzioni commisurate al danno erariale determinato a causa dell’eventuale comportamento illecito, rappresentato dal risparmio che si sarebbe potuto ottenere (per l’Ente pubblico) indicendo una corretta procedura concorsuale. Inoltre il rinnovo della concessione allo stesso soggetto inadempiente e la possibilità di partecipare alla nuova procedura, delineerebbe un possibile danno all’erario non solo in termini di mancati introiti, ma anche in merito ai servizi offerti ai cittadini”.