Movida: Tidei vieta la vendita di alcolici dalle 23 alle 7

bottigliaCIVITAVECCHIA – Primo serio provvedimento del neo sindaco Pietro Tidei, che come primo atto amministrativo ha deciso di intervenire per porre un freno agli eccessi della movida civitavecchiese. Il Sindaco ha infatti emesso stamane un’ordinanza che vieta la vendita di alcolici dalle 23:00 alle 07.00 del mattino.
“E’ solo un primo intervento a cui occorrerà dare seguito con rigore – ha commentato Tidei – e per questo chiederò uno speciale coordinamento tra tutte le forze dell’ordine tra Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Civitavecchia. Se necessario coinvolgeremo per tempo anche la Prefettura per un rafforzamento della vigilanza. Ma sono convinto che non basta – conclude Tidei – e che questo sarà solo il primo passo, mentre bisogna arrivare ad ulteriori concreti provvedimenti. Per questo riunirò presto in assemblea, al Pirgo, sia gli esercenti della zona che gli abitanti per avviare una consultazione diretta e concertare il da farsi per garantire il divertimento sano, ma anche la serenità dei cittadini”.
Tecnicamente l’ordinanza vieta ai negozi di vendere, per asporto o consumo sul posto a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del mattino nell’anello cittadino compreso tra Calata Laurenti, viale Garibaldi, viale della Vittoria, via Castronovo, via Aurelia Sud, sino al confine con il territorio di Santa Marinella e in particolare la zona Largo Marco Galli, Largo dei Tirreni, via Duca d’Osta via Thaon de Revel. Per quanto riguarda i bar, i pub, i locali ed i ristoranti dalle ore 23.00 sarà vietato vendere bevande alcoliche da asporto, ma consentito permetterne il consumo all’interno dei locali e nelle loro pertinenze. Lo stesso divieto nelle zone della “movida” si estende a tutte le bottiglie di vetro
L’ordinanza è estesa anche alle associazioni private, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria.
Per quest’ultimi esercizi dalle ore 18,00 alle 22,00 è possibile vendere bevande alcoliche a bassa gradazione purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria).
Per i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese nella zona sopracitata è consentita, nella fascia oraria indicata, la somministrazione di bevande esclusivamente all’interno dei propri locali e dei relativi plateatici esterni, se autorizzati.