“E adesso come risolvete il caso Marina?”

marinaCIVITAVECCHIA – “Le autorità competenti, Magistratura in primis, come credono di poter risolvere questo emblematico caso?”. E’ quanto domanda in una lettera inviata al Dipartimento Territorio e Urbanistica della Regione il Segretario dei Repubblicani europei Vincenzo Monteduro in merito al caso Marina, del quale evidenzia, con diversi richiami alle normative di legge, il groviglio autorizzativo che ne ha decretato il fermo dei lavori. Di seguito il testo integrale della sua nota.

“Con riferimento alla nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del  12 gen. 2011, relativa ai lavori di cui all’oggetto, trasmessa  per conoscenza anche a codesto Dipartimento, la Soprintendenza ha disposto ”l’immediata sospensione dei lavori dell’opera in trattazione, in quanto difformi dal progetto definitivo autorizzato, senza che in sede di progetto esecutivo sia intervenuta alcuna procedura autorizzatoria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004.
Per quanto è dato di constatare, la contestazione sollevata dalla Soprintendenza non è solo di carattere formale ma  sopratutto sostanziale, in quanto il Comune di Civitavecchia, in qualità di attuatore, ha elaborato una variante al progetto originario e resa esecutiva senza aver avviato le procedure per l’ottenimento di una nuova autorizzazione paesaggistica nel rispetto del  comma  n. 2 dell’art. 146 che testualmente recita:
“I soggetti di cui al comma 1, hanno l’obbligo  di presentare alle Amministrazioni competenti, il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione”;
precisando a mezzo del  comma  4, del richiamato articolo 146 che:  Fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, “ l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” , che invece,qui, sono proseguiti senza soluzione di continuità.
Per il rilascio in sanatoria dell’ autorizzazione paesaggistica ai sensi del, comma 4 dell’ art 167, l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica  secondo le procedure di cui al comma  5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che  non abbiano determinato creazioni di “superfici utili” o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
Nel caso in trattazione, risultano create sia vaste “superfici utili” che “volumetrie”  per circa 9.000 mc. che non consento di avvalersi delle norme dei commi 4 e  5. imponendo di fatto l’applicazione del comma n. 1 del richiamato art. 167 che testualmente recita:
In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I – Parte terza – il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.  (… che in questa nota abbiamo ampiamente innanzi trattato).
Ora domandiamo: le autorità competenti, Magistratura in primis, come credono di poter risolvere questo emblematico caso? Si resta in attesa di riscontro”.