Il Tar boccia il Piano rifiuti della Regione Lazio

ROMA – Il Tar boccia il Piano rifiuti della Regione Lazio. La sentenza è arrivata nella giornata di ieri a seguito del ricorso presentato dai Verdi, appoggiati dalla Provincia di Latina, nel quale si evidenziava il mancato rispetto da parte del Piano delle normative europee, come hanno riconosciuto i giudici. In particolare sarebbe stato violato “il principio di precauzione che dovrebbe caratterizzare le scelte (anche pianificatorie) dell’amministrazione ove si presentino eventuali dubbi o perplessità in ordine alle decisioni da assumere in caso concreto”. Ma soprattutto, secondo il Tribunale amministrativo regionale, il Piano non rispetta gli obiettivi prioritari, nell’ambito del processo di smaltimento dei rifiuti, di ridurne il loro quantitativo e, contestualmente, tutelare l’ambiente e la salute umana. Una bocciatura del Piano su tutti i fronti insomma, anche se contro la sentenza del Tar la Regione Lazio ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato, definendo contraddittoria la “decisione del Tar con la posizione della Commissione europea che, proprio sulla base del piano rifiuti adottato dalla Giunta Polverini e approvato il 18 gennaio 20102 dal consiglio regionale del Lazio, ha chiuso la procedura di infrazione risalente alla sentenza del 14/06/2007, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per violazione della direttiva 75/442/CEE”.
Il 21 giugno 2012 la Commissione Ue – si legge nella nota stampa diffusa ieri dalla Pisana – che certamente conosce i contenuti delle direttive da essa stessa emanate, ha chiuso la procedura di infrazione affermando, si leggeva in una nota, come ‘la valutazione dei piani da parte della Commissione mostra che essi sono in linea con la legislazione europea’. Stupisce, dunque, che il Tar ritenga quelle stesse norme violate. E’ opportuno ricordare, peraltro, come gli elementi essenziali contenuti nel Piano regionale varato dall’amministrazione Polverini riguardino la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, l’utilizzo residuale delle discariche (il tutto in linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE) e la definizione dei confini amministrativi di gestione dei rifiuti (ATO). Occorre rilevare come in alcuni punti della sentenza del Tar si commettano errori di natura tecnica quali ad esempio le considerazioni svolte sui deficit di trattamento meccanico biologico in cui si confondono le capacità di impianti di trattamento con le volumetrie delle discariche. Nella sentenza non si riconosce quale sia il compito del piano regionale in merito alla definizione dei criteri di individuazione rispetto ai compiti delle Province sanciti dalla normativa ambientale e, purtroppo, in parte disattesi. Nella sentenza, inoltre, si confonde il valore dello scenario di controllo con gli obiettivi posti dallo scenario di piano. Nella evidente considerazione che lo scenario di controllo sia quello più realistico allo stato attuale, non viene compreso il valore di strumento correttivo che lo stesso deve avere a seguito di attività di monitoraggio”.