“Tracciato verde”, il Tar del Lazio rimette la decisione alla Corte Europea

TARQUINIA – La Prima Sezione del TAR Lazio ha pubblicato oggi l’ordinanza relativa al ricorso firmato dalle Associazioni Ambientaliste Italia Nostra, WWF, Forum Ambientalista, Lipu, Gruppo di Intervento Giuridico e da diversi cittadini residenti, contro la Presidenza del Consiglio e contro ANAS in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di compatibilità ambientale del tracciato verde della SS675 tratto Monteromano – SS1 Aurelia, che veniva localizzato nella Valle del Mignone.

Recependo pressochè tutte le osservazioni presentate dai ricorrenti, i giudici, nelle conclusioni della ordinanza, hanno rimesso alla decisione della Corte Europea i dubbi ed i quesiti maturati nel corso di questi ultimi anni sulla legittimità della scelta del “tracciato verde” nella Valle del Mignone per il completamento della SS675 Civitavecchia Orte.

Ricordiamo infatti – affermano le associazioni ricorrenti – che il tracciato Verde, che attraversa la Valle del Mignone, per 14,4 Km passa in una Zona a Protezione Speciale (ZPS) e dista dai 100 m a 1 Km da un Sito di Interesse Comunitario (SIC), che è il corso stesso del fiume Mignone, entrambi siti della Natura 2000, una rete europea istituita per la conservazione della biodiversità. Nell’ordinanza si sottolinea come Anas non abbia mai dimostrato che il tracciato non avrà incidenze negative sul sito, non avendo completato la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevista dalla direttiva Habitat (come peraltro richiesto dal Ministero dell’Ambiente). Queste le ragioni che hanno portato prima il Ministero dell’Ambiente ad emettere ben due pareri negativi e oggi il TAR del Lazio a recepire la tesi dei ricorrenti sulle ragioni dell’illegittimità del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della delibera CIPE, seguita al primo provvedimento”.

“Il Collegio – proseguono – ha confermato l’ammissibilità e la piena legittimità dei ricorrenti (sia le Associazioni che i singoli residenti) ad impugnare il provvedimento della Presidenza del Consiglio, cosa che era stata contestata dai legali delle controparti. Le pagine dell’ordinanza rimarcano poi il consolidato principio che la tutela ambientale non può essere sacrificata rispetto all’interesse economico evidenziando come “…la normativa e la giurisprudenza eurounitaria individuano il bene ambientale come primario” e che “…la scelta e la delimitazione di una zona a protezione speciale non può tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico… relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. Ma la decisione del TAR ha una enorme importanza che travalica gli aspetti locali ed investe la Comunità Europea su un quesito che è destinato a costituire pesante giurisprudenza per il futuro e per diversi casi analoghi esistenti. Viene infatti chiaramente posto dal Tribunale il dubbio sulla legittimità che una decisione di un vertice politico di una nazione (come la Presidenza del Consiglio dei Ministri) possa sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia ambientale (Ministero dell’Ambiente) anche in palese presenza di danno ambientale immitigabile”.

“Dalla Valle del Mignone e dalla perseveranza e dal coraggio dei cittadini, dei Comitati e delle Associazioni – concludono le associazioni ambientaliste – sta prendendo quindi corpo una battaglia ben più grande e di validità universale per tutta l’Europa, in barba ai tanti soloni che su questo tema hanno speso parole superficiali e disinformate in spregio a qualsiasi forma di rispetto dell’ambiente, del territorio e dei residenti stessi. Il cammino verso la verità e la giustizia è fatto di tanti piccoli passi… e noi non intendiamo fermarci”.