“Mobilità interna come la ruota della fortuna”

CIVITAVECCHIA – “C’era una volta la ruota della fortuna, gira la ruota!Quel quiz televisivo che dispensava trionfi e sconfitte agli appassionati di giochi di parole che diede notorietà al nostro brillante e dinamico Premier, e che a noi ricorda i numerosi trasferimenti d’ufficio avvenuti in Comune da un po’ di tempo a questa parte: anche qui ci sono stati giochi di parole, anche qui c’è chi ha vinto e chi ha perso, con l’unica differenza che molti tra gli interessati non hanno scelto se e come ‘giocare’.” Usa l’ironia l’Unione Sindacale di Base per commentare i processi di mobilità interna in atto all’interno del Comune, contestando duramente l’operato dell’Amministrazione comunale. L’Usb ricorda infatti che il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Civitavecchia, articolo 102, recita testualmente: “Per mobilità interna s’intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo professionale e/o l’assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza; La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente regolamento; La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) razionalizzazione dell’Impiego del personale; b) riorganizza-zione dei servizi; c) copertura dei posti vacanti; d) avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica; Il provvedimento che dispone la mobilità deve tener conto della verifica dell’idoneità del dipendente alle nuove mansioni o disporre le necessarie iniziative di riqualificazione del medesimo; Il trasferimento da Servizio a Servizio è disposto dal Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane in accordo, di norma, con i Dirigenti interessati. I Dirigenti possono, con comunicazione adeguatamente motivata, non concedere il nulla osta per le mobilità in uscita, anche in via temporanea, o non accettare una proposta di mobilità in entrata, se non è ritenuta coerente con le esigenze organizza-tive da soddisfare; Alla mobilità interna, tra diversi uffici dello stesso Servizio, provvede con propria determinazione, il Dirigente”. Nessuno di questi 6 commi, denuncia l’Usb, è stato rispettato, così come l’articolo 33 della legge 104/92, che al comma 5 recita: “il lavoratore di cui al comma 3 (assistenza all’Handicap) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.