Appalto pulizie, l’Usb: “Sono stati verificati costi della sicurezza?”

CIVITAVECCHIA – “La gara di appalto delle pulizie deve essere controllata per intero; regolarità e rispetto delle norme di legge sulla prevenzione e sicurezza e se qualcosa risulti non conforme, va annullata in autotutela e rimosso immediatamente l’esecutore responsabile della gara stessa”.

Lo dichiara l’Usb Pubblico impiego, per voce del suo rappresentante territoriale Flavio Zeppa, che ricorda, con riferimento all’appalto ex Helyos Unilabor, come “i costi della sicurezza aziendali negli appalti sono cifre incomprimibili non soggetti a ribasso d’asta e comprendono le specifiche della stazione appaltante (comune) e l’offerta della impresa in relazione ai costi della sicurezza”. “Ora – prosegue – l’autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici ha chiarito esaurientemente l’interpretazione della ‘sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture’ e cioè: per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’Impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato”.
Questo, sottolinea l’Usb, significa che il datore di lavoro committente e/o il committente quando verificano l’offerta dell’impresa debbono: valutare la congruità senza limitarsi al solo costo del lavoro offerto; estendere la verifica anche alla valutazione della congruità’ dei relativi costi della sicurezza, che la stessa impresa dovrà documentare.

“Pertanto – va avanti Zeppa – l’Impresa dovrà tenere conto, nelle sue valutazioni, che i costi della sicurezza aziendali rappresentano la parte Incomprimibile nel ribasso che vuole offrire sull’importo totale dei lavori posti a base di gara (quindi sui 5.000.000 di euro presunti). Poi su questo importo l’impresa dovrà offrire il suo ribasso percentuale che dovrà essere la risultante di una quota Comprimibile + la quota Incomprimibile. Nel Decreto 81/2008 e smi il Legislatore ha esteso ‘il principio della valutazione dei costi della sicurezza interferenti’ anche tra gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione che sono riconducibili al Datore di Lavoro Committente pertanto i costi della sicurezza devono essere inseriti nel DUVRI messo a disposizione delle Imprese appaltatrici e devono essere specificatamente indicati nei contratti di appalto, subappalto o di somministrazione”.

“Ora – aggiunge – dimostrata la correlazione e la valutazione ci chiediamo: si fanno le verifiche sui costi obbligatori della sicurezza che fanno parte della cifra complessiva di appalto e che quindi non fanno parte dell’importo da ribasso? Da come ci risulta ufficiosamente i costi della sicurezza in questo appalto sono solo di euro 25.000. Non è possibile, siamo fuori di ogni tipologia di sicurezza e prevenzione visto che la cifra deve essere calcolato sull’importo totale della gara di appalto (circa 5.000.000 di euro) e per essere congrua deve rigorosamente basarsi su di una percentuale di spesa almeno del 2%; già quindi siamo fuori dei parametri di congruità e ci chiediamo se la Commissione di aggiudicazione dell’appalto abbia tenuto ciò in considerazione. Ci spieghiamo meglio: intanto occorre fare previsione di spesa anno per anno e l’appalto ne prevede 3 di anni: da valutare quanti sono i dipendenti e il loro orario di lavoro; su quel numero vanno fatti corsi di formazione dei preposti di 8 ore annue, dell’antincendio di 8 ore annue e di primo soccorso di 12 ore annue e almeno formare 56 unità viste le numerose sedi comunali e il personale che può essere in ferie o permesso vario; dopodiché va prevista la somma della massa vestiaria da consegnare due volte l’anno (estiva – invernale) per 3 anni; al vestiario si devono aggiungere le scarpe antinfortunistica per 3 anni (un paio all’anno); guanti giornalieri per tre anni, mascherine e caschi; a tutto ciò si aggiunge il costo delle visite mediche per tutti i dipendenti e per 3 anni; quanto si vuole spendere minimo per una visita medica? Per riassumere: il costo della sicurezza incomprimibile + comprimibile da conteggiare sull’importo di spesa totale della gara di appalto, per essere congruo, deve oscillare da un minimo del 2% ad un massimo del 4% a seconda del tipo di rischio che si viene a valutare!”.

“Ora – conclude Zeppa – si può immaginare quale tipo di sicurezza e prevenzione venga applicata in questa gara di appalto se l’importo risulta di soli 25.000 euro a fronte delle minime 100.000 ufficiose, quindi chiediamo alla Amministrazione Comunale una verifica immediata nel verbale di aggiudicazione della gara (che deve essere pubblico) e se la Commissione Aggiudicatrice ne ha tenuto conto in sede di assegnazione alla ditta; in caso contrario la gara deve essere immediatamente annullata e direttamente rimosso colui che ha responsabilità diretta nell’appalto”.