D210
03:55:18 @121 [SwBT]
Ven. 30 Luglio 2010
101vetrine

“E' il Comune che esce vincitore dal Tar”

Il Vice Sindaco Gino Vinaccia commenta la sentenza sul bando di riscossione di Ici, Tia e canoni idrici non pagati sottolineando come il Tribunale abbia respinto tre delle quattro contestazioni del MDC. Ma la delibera dovrà comunque ssere approvata di nuo

ClorisBrosca

CIVITAVECCHIA - <Il Tar non ha affatto sconfessato il Comune, semmai è il Comune che esce vincitore dal ricorso presentato dal Movimento Difesa del Cittadino>. Così il Vice Sindaco Gino Vinaccia ha commentato stamattina in conferenza stampa la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio circa l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione e accertamento dell'Ici, della Tia e il recupero evasione dei canoni idrici pregressi non pagati e non prescritti deliberato il 7 ottobre 2008 dal Consiglio comunale, il cui bando di gara, come annunciato ieri, è stato annullato.
<Nessuno ha detto che delle quattro contestazioni avanate del MDC soltanto una è stata accolta, quella ovvero relativa al ribasso d'asta del 20% sul bando di gara, giudicato illegittimo – ha affemato Vinaccia – Sulle altre tre questioni contestate al Comune, invece, il Tar ha certificato la piena legittimià degli atti e la piena regolarità del nostro operato. Non capisco dunque questa esultanza di Petrelli e dell'Avvocato Immediata, perché la loro è una mezza vittoria e chi esce vincitore da questo confronto in realtà è proprio il Comune>.
Nello specifico il Movimento Difesa del Cittadino aveva contestato innanzitutto <l'illegittimità della decisione del Comune resistente di affidare a terzi il servizio di accertamento (Ici e Tia) e riscossione (canoni non pagati) di alcuni tributi>. Su questo punto il Tar ha sentenziato che <le doglianze proposte dai ricorrenti non risultano condivisibili in quanto si intendono sindacare valutazioni discrezionali che, come noto, sono rimesse in via esclusiva all'amministrazione di riferimento. Nè può dirsi che la valutazione del Comune sia inficiata, sulla base di un sindacato estrinseco sulla discrezionalità, da vizi di legittimità anche perché l'amministrazione, al riguardo, conserva un margine di scelta piuttosto ampio, come previsto dagli art. 52 e ss. Del D. lgs n. 446/1997 e dal Regolamento comunale per la disciplina delle entrate>.
In secondo luogo il MDC aveva contestato <l'illegittimità della procedura selettiva organizzata dal Comune resistente che non garantirebbe, in particolare, l'aggiudicazione del servizio in favore di un soggetto affidabile>. Nel merito il Tar ha evidenziato che <anche il secondo profilo di illegittimità non risulta condivisibile> in quanto <prevede espressamente il bando di gara approvato dal Comune che sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti abilitati che rispettino le condizioni fissate dall'art. 53 del citato D. lgs n. 446/1997... Ciò costituisce garanzia di affidabilità del soggetto a cui verrà concesso di gestire il servizio di che trattasi in quanto, per partecipare alla selezione in aegomento, è necessario essere iscritti in un albo sottoposto al controllo pubblico>.
Terza contestazione mossa dal MDC <l'inadeguatezza degli obblighi contrattuali che non darebbero garanzie per una corretta esecuzione del servizio da parte del concessionario>; anch'essa però respinta dal Tar per il quale <non è stata dedotta alcuna specifica violazione di legge e ciò che è sufficiente per respingere tale doglianza considerato peraltro che, in caso di inadempimento, valgono comunque tutti i rimedi previsti dal codice civile>.
E' stata invece accolta, come detto, la quarta contestazione avanzata dal MDC e relativa al ribasso d'sta del 20% determinato dal Comune nel bando di affidamento dei servizi sopra elencati e che ha portato il Tar a sentenziare che <va annullato il bando di gara approvato con la delibera impugnata nella parte in cui fissa al 20% delle maggiori somme incassate la base d'asta soggetta a ribasso per la determinazione dell'aggio da corrispondere al concessionario del servizio di che trattasi>. <Ma come è evidente dalla sentenza – ha sottolineato Vinaccia – non è annullata la delibera ma soltanto il bando e soltanto in una parte>. Questo comporterà comunque, essendo il bando collegato alla delibera, una nuova approvazione della stessa in Consiglio comunale. Cosa che comunque non è sembrato preoccupare più di tanto il Vice Sindaco. <Semmai – ha rimarcato – secondo una mia personale valutazione il nostro è stato un eccesso di zelo, perché il bando di gara poteva essere approvato con una semplice determina dirigenziale senza passare per il Consiglio in cui comunque torneremo per modificare la parte di delibera contestata>. Ma perchè il Comune ha deciso un ribasso d'asta del 20% quando l'art. 17 del D. lgs n. 112/1999 prevede che <l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo riscosse>?. <Non so chi abbia predisposto il bando e il ribasso del 20% - ha replicato Vinaccia – posso ipotizzare che essendo molteplici i servizi di riscossione affidati si sia ritenuto che l'aggio per l'ente riscossore dovesse essere maggiore>.
In realtà, per la legge, ciò non era possibile e in questo caso una maggiore conoscenza della legge a Palazzo del Pincio sarebbe stata necessaria.

Ma. Ga.


Centumcellae.it

Quotidiano e portale telematico
reg. Trib. di Civitavecchia n° 3/2000
del 14 settembre 2000
E-Mail: info@centumcellae.it
Centumcellae.it
Leggi le nostre notizie con il formato RSS