La cartella esattoriale si annulla per silenzio-assenso

Buone novità per il consumatori: con la legge di stabilità 2012 (legge n.268 del 24/12/2012, art. 1, commi da 537 a 544), dal 1° gennaio 2013 se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale per un debito non dovuto o, comunque, ritiene di subire un’azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione. Inoltre, se entro duecentoventi giorni dal deposito dell’istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato.
In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza. A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente competente – ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).
“La parte più importante della norma – commenta Luigi Gabriele, Responsabile Rapporti Istituzionali Codici – è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 prevede che ‘trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite (…) sono annullate di diritto’. È facile rendersi conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno). Inoltre, tale soluzione si pone come strumento alternativo e più economico rispetto al ricorso giudiziale nelle ipotesi di palese errore da parte dell’Amministrazione Pubblica. Sarà sufficiente una semplice istanza da parte del contribuente per vedere annullata la cartella esattoriale erroneamente ricevuta”.